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Norma di riferimento art. 10, comma 8, lettera c) d. Igv n. 33/2013

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9:

c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

 

Link al PTTI

Norma di riferimento - art. 20, comma 2 d. lgv n. 33/2013

Art. 20 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

contrattazione integrativa

 

Valorizzazione del merito docenti a.s. 2018/2019:

1) Criteri valorizzazione docenti a.s. 2018/19

 

Valorizzazione del merito docenti a.s. 2017/2018:

1) Criteri valorizzazione docenti a.s. 2017/2018

2) Decreto di assegnazione del bonus

3) Informazione relativa al bonus

4) Suddivisione Bonus

 

Valorizzazione del merito docenti a.s. 2016/2017:

1) Criteri valorizzazione docenti a.s. 2016/2017

2) Decreto di assegnazione del bonus

3) Informazione relativa al bonus

4) Suddivisione Bonus

 

 

Valorizzazione del merito docenti a.s. 2015/2016:

1) Criteri valorizzazione docenti a.s. 2015/2016

2) Decreto di assegnazione del bonus

3) Informazione relativa al bonus

4) Suddivisione Bonus

 

 

Ammontare complessivo dei premi: Link

 

UFFICIO DI SEGRETERIA

L’ufficio di segreteria, coordinato e diretto dal Direttore dei servizi generali e Amministrativi (D.S.G.A.), organizza i servizi amministrativi e contabili della Direzione Didattica.
In particolare:
Provvede al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti e all’esecuzione delle delibere degli organi collegiali
Ha rapporti con l’utenza (genitori, alunni …)
Ha relazioni con i diversi Enti e/o soggetti esterni in connessione con l’espletamento del proprio lavoro.

L’Ufficio di segreteria è aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 11.00 alle ore 12.45, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00, durante il periodo scolastico.

 

L'ufficio di segreteria è organizzato come di seguito:

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI (D.S.G.A.)
Ufficio del personale
Si occupa della gestione dello stato giuridico ed economico del personale:
- assunzioni
- ricostruzioni di carriera
- assenze e ferie
- mobilità
- formazione e aggiornamento
- gestione dei fascicoli personali
- cessazione del servizio
- contratti supplenti temporanei
Ufficio degli alunni
Si occupa degli adempimenti relativi alla carriera scolastica:
- iscrizioni
- frequenze
- certificazioni
- partecipazione a particolari progetti o attività
- atti relativi alla valutazione, agli scrutini, agli esami, alla compilazione dei registri di classe
- supporto amministrativo alla realizzazione del POF Ufficio contabilità
Si occupa di
- gestione del bilancio e dei beni mobili della Direzione Didattica:
- pagamento di fatture e stipendi del personale supplente temporaneo
- adempimenti contributivi fiscali
- corresponsione di compensi
- acquisti
- cura del magazzino
- inventario dei beni

Gestione Posta e Protocollo/Archivio

Responsabile: Bonini Patrizia

Compiti

  • Tenuta del protocollo informatico;
  • Stampa del protocollo informatico;
  • Creazione di un nuovo archivio per l’anno solare;
  • Classificazione ed archiviazione atti di competenza;
  • Trasferimento delle cartelle protocollo dell’anno precedente nell’archivio N.1;
  • Distribuzione circolari interne anche attraverso la gestione della posta elettronica al personale e/o plesso  interessato;
  • Pubblicazioni circolari all’albo.

Norma di riferimento - art. 35, commi 1 e 2 d. lgv n. 33/2013

Art. 35 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f ) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L’amministrazione non può respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l’istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

Norma di riferimento - art. 32, comma 2, lettera b) d. lgv n. 33/2013

Art. 32 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente.