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Norme di riferimento del d. lgv n. 33/2013

non pertinente allo specifico di questa amministrazione

Art. 22, comma 1, lett. a)

“Art. 22 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

” Art. 22, commi 2 e 3

“Art. 22 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell’amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.”

Non previsto per le Istituzioni scolastiche

Norme di riferimento del d. lgv n. 33/2013

non pertinente allo specifico di questa amministrazione

Art. 22, comma 1, lett. c)

Art. 22 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
c) l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Art. 22, commi 2 e 3
Art. 22 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell’amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

Norma di riferimento: Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 articolo n° 54

 

I collegamenti sottostanti sono a siti tematici di interesse per la scuola, ma non sono gestiti dall'Istituto: la responsabilità per le informazioni contenute è dei singoli gestori dei siti.

 

Siti didattici:

 

Siti di pubblico interesse

 

Siti Istitutzionali

 

Link ai Servizi del territorio

 

Siti per docenti

 

Riviste tematiche

 

Ministeri e istituzioni in Italia

 

Sindacati e associazioni

  • F.N.A.D.A.  Federazione Nazionale Associazioni Direttori Amministrativi
  • ANDIS  Sindacati e Associazioni di categoria: Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici
  • ANP  Sindacati e Associazioni di categoria: Associazione nazionale presidi e direttori didattici
  • CGIL Scuola  Sindacati e Associazioni di categoria: Confederazione Generale Italiana Lavoratori Scuola
  • CIDI  Sindacati e Associazioni di categoria: Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti
  • CISL Scuola  Sindacati e Associazioni di categoria: Sindacato Nazionale Scuola CISL
  • COBAS Scuola  Sindacati e Associazioni di categoria: Comitati di Base Scuola
  • CUB Scuola  Sindacati e Associazioni di categoria: Scuola Confederazione Unitaria di Base Scuola
  • GILDA  Sindacati e Associazioni di categoria: GILDA Gilda degli insegnanti
  • RSU Scuola  Sindacati e Associazioni di categoria: Coordinamento Nazionale delle delegate e dei delegati
  • SNADIR Scuola  Sindacati e Associazioni di categoria: Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
  • SNALS Scuola  Sindacati e Associazioni di categoria: SNALS Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
  • UIL Scuola  Sindacati e Associazioni di categoria: Scuola Unione Italiana Lavoratori Scuola

 

 

 

Norma di riferimento - art. 16, commi 1 e 2 d. lgv n. 33/2013

Art. 16 – Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all’articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Organico Istituto Di Istruzione Superiore (IIS) “L. Nobili” di Reggio Emilia

Norme di riferimento del d. Igv n. 33/2013

Art. 10, comma 8, lett. d)

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui all’articolo 9: d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all’articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo

Art. 15, commi 1, 2 e 5 Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento deirincarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dellincarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi deH’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione deH’efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso deirincarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l’elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni,individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 41, commi 2 e 3

Art. 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

2. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell’articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

Dirigente Scolastico e Collaboratori

 

- Curriculum Vitae D.S. prof.ssa Guidi Elena

- Modello 3 - Dichiarazione compensi D.S. prof.ssa Guidi Elena

- Modello C 2017

- Modello C 2018

- Modello DE 2018

- Modello E1ter 2018

 

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