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Norma di riferimento - art. 13, comma 1, lett. d) d. Igv n. 33/2013

“Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
  2. all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali".

 

Riferimenti generali

Istituto Di Istruzione Superiore (IIS) “L. Nobili” di Reggio Emilia
Via Makallè, 10 - 42124 Reggio Emilia,
Tel. 0522-921433
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Dirigente Scolastico Prof.ssa Elena Guidi

Norma di riferimento - art. 16, comma 3 d. Igv n. 33/2013

Art. 16 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Tassi di assenza

Norme di riferimento del d. lgv n. 33/2013

non pertinente allo specifico di questa amministrazione

Art. 22, comma 1, lett. b)

Art. 22 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
b) l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

Art. 22, commi 2 e 3

Art. 22 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell’amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

Norma di riferimento - art. 3, comma 2 d. l. n. 179/2012 (non pertinente allo specifico di questa amministrazione)


Art. 2 – Anagrafe nazionale della popolazione residente 3. L’ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l’accesso ai dati contenuti nell’ANPR e consente esclusivamente ai comuni la certificazione di tali dati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica”.

In questa sezione verranno pubblicati gli scadenzari degli obblighi amministrativi suddivisi per obblighi per le imprese e obblighi per i cittadini.

Per obbligo amministrativo si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della pubblica amministrazione.

 

Allo scopo di favorire una facile e immediata consultazione da parte dei cittadini, per ogni obbligo sarà indicata la denominazione, una sintesi del suo contenuto, il riferimento normativo e il collegamento alla pagina del sito che contiene le informazioni sull'adempimento e sul procedimento. Molte delle scadenze che saranno inserite in questa sezione sono determinate dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Scadenze per i cittadini
Denominazione della scadenza Sintesi del contenuto Riferimento normativo

Scadenze

iscrizioni on-line (guida alla compilazione della domanda)

Procedimento che consente l'iscrizione alle classi iniziali della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado

Circolare ministeriale n. 28 del 10 gennaio 2014

Dal 3 al 28.02.2014

Registrazione sul sito MIUR a partire dal 27.01.2014

Cessazioni dal servizio Per tutto il personale della scuola D.M. 1058 del 23.12.2013
Nota MIUR AOODPIT n. 2855 del 23.12. 2013
D.L. n.201 del 6.12.2011
legge n. 214 del 22.12.2011

Docenti e ATA: 07.02.2014

Dirigenti: 28.02.2014

 

Scadenze per le imprese
Denominazione della scadenza Sintesi del contenuto Riferimento normativo

Scadenze

 

 

 

 

     

 

Norma di riferimento - art. 47 d. Igv n. 33/2013

non pertinente allo specifico di questa amministrazione

Art. 47 - Sanzioni per casi specifici

  1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14*, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
  2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento".
Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
 
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio).