Contenuto principale

Norma di riferimento – art. 26, comma 1 d. lgv n. 33/2013

Art. 26 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

 

 

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO
ANNUALI

 

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO
ALLA MEMORIA DELL’A.T. GIUSEPPINA CROCI