Stampa

Art.2 Valutazione del comportamento degli studenti ((D.L. 137 dell’1 settembre 2008))

  1. Fermo restando quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria sede.
  2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi.
  3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Da quanto sopra riportato ne consegue che è compito del Consiglio di Classe attribuire ad ogni alunno, in sede di scrutinio, il voto di condotta prendendo in considerazione il comportamento del medesimo durante tutto il periodo di permanenza a scuola, valutando anche la partecipazione alle attività e agli interventi educativi, compresi quelli realizzati fuori dalla sede scolastica nel caso in cui lo studente non abbia avuto un percorso di studi regolare.

“La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La valutazione del comportamento, espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale dal Consiglio di Classe, corrispondente ad un votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non ammissione dell’allievo all’anno successivo e all’esame conclusivo del ciclo. Restano ferme le disposizioni previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e delle successive modificazioni e integrazioni (nota ministeriale del 31 luglio 2008 prot. n. 3602/PO) ....la valutazione relativa al comportamento ha anche valenza formativa (Cfr. circolare ministeriale n.100 prot. n. 12809/R.U.U. del 11 dicembre 2008), facendo riferimento alla tabella sulle Infrazioni disciplinari e relative sanzioni.

 

CONODOTTA

Valutazioni In Decimi